A Ovest Di Paperino

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Passaporti

Passaporto italiano rilasciato nel 1998. Pagine seconda e terza di copertina:

Art. 1

Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

Art. 3

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separate e che dimori nel territorio della Repubblica;
c) coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l’emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell’autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militari di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l’autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;
g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.

Art. 12

Il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all’art. 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.
Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all’estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.
Il passaporto può essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all’estero attività immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.
Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.

Art. 13

Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle autorità indicate all’art. 5: egli ha pertanto diritto ad ottenere un duplicato entro i termini di cui all’art. 8.

Art. 17

Il passaporto ordinario e valido per cinque anni. Esso può essere dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell’interessato. Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.
La validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva non può superare il periodo di un anno.
Il passaporto ordinario può essere rinnovato, anche prima della scadenza ed entro i sei mesi successivi, per un periodo non superiore a quello massimo previsto dalla legge. All’atto del rinnovo devono essere comprovati il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia e devono essere prodotti il nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge.
Decorsi dieci anni dalla data del rilascio il passaporto non è più rinnovabile.

Art. 24

Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’ammenda da lire diecimila a lire centomila.
La pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto era stato negato o ritirato.
La pena è dell’arresto da un mese a un anno e dell’ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall’art. 3, lettere c), d), e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.

Art. 25

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito con l’ammenda da lire diecimila a lire centomila.

In breve: pochi diritti (se e forse), molti doveri ed un elenco di punizioni esemplari, inclusa una ammenda da centomila lire per dichiarazioni non veritiere. Anche se c’è da ammettere che tutta questa pappardella è scomparsa nelle ultime due versioni (quella elettronica e quella precedente).

Passaporto americano, circa sempre, pagina 3:

The Secretary of State of the United States of America hereby requests all whom it may concern to permit the citizen/national of the United States named herein to pass without delay or hindrance and in case of need to give all lawful aid and protection

(enfasi aggiunta). Questo confronto mi ha fatto sempre riflettere che ogni paese ha il passaporto che si merita.

-quack